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Inizia l'iter parlamentare della manovra economica "salva Italia" e nel testo presentato alle camere, all'interno dell'articolo 16, esattamente al comma 5, riappare lo sconto...

Roma – Inizia l’iter parlamentare della manovra economica “salva Italia” e nel testo presentato alle camere, all’interno dell’articolo 16, esattamente al comma 5, riappare lo sconto relativo alla vetustà che aveva fatto una fugace apparizione qualche giorno fa. La legge, che non si applica durante i periodi di sosta in piazzale e che resta depressiva per un settore in crisi da diverse stagioni, non prevede però l’esenzione per le imbarcazioni intestate a società di charter e non è ben chiaro se la stessa debba applicarsi anche alle unità straniere (quindi anche a quelle acquistate con leasing francese). Il testo, da questo punto di vista, lascia campo aperto a ogni tipo di interpretazione. Ricordiamo che fu proprio la tassazione applicata anche alle barche battenti bandiera estera a determinare la bocciatura della Tassa Soru da parte della Corte di Giustizia europea.

Secondo quanto disposto dal testo, la tassa dovrà essere pagata per ogni giorno che vedrà la nostra barca galleggiare nelle acque nazionali. Va da sé che nel momento in cui l’unità è in acque straniere, non è più soggetta al vincolo. Già, ma come controllare chi e per quanto tempo è stato lontano dal suolo patrio? Vuoi vedere che fatta la legge, trovato l’inganno?

Un’altra osservazione che sorge spontanea riguarda il calcolo della vetustà, che si applica a partire dal primo gennaio dell’anno seguente quello di costruzione: in pratica si applica una franchigia di un anno a totale vantaggio dello Stato. Facciamo un esempio: se la nostra barca è stata costruita nel gennaio del 2002, la sua vetustà si calcolerà a partire dal gennaio 2003, quindi, il prossimo anno, non potrà avvalersi dello sconto del 30%, ma di quello del 15%. E ancora: da quale documento si determina l’esatta età di un imbarcazione? Verrebbe da pensare dal libretto di navigazione, ma anche in questo caso la legge non è affatto chiara.

Per aggiornamenti, curiosità e informazioni vi rimandiamo al gruppo Facebook degli Indignados della Nautica, che, fondato da Max Procopio, è ormai prossimo al raggiungimento dei 6.000 membri.

Il Giornale della Vela, sul suo sito internet, pubblica un interessante specchietto che aiuta a comprendere la nuova tassa di stazionamento:
1. Chi paga? Tutte le barche battenti bandiera italiana di lunghezza fuori tutto superiore ai 10 metri che navigano, sono ormeggiate o ancorate in acque o porti italiani;
2. Quando si paga? Ogni giorno in cui la barca è in acque italiane e non rimessata a terra;
3. Da quando si paga? Dal 1 maggio 2012;
4. Ci sono riduzioni per le barche a vela? Si, sugli importi specificati in tabella va applicata una riduzione del 50%;
5. Ci sono riduzioni per la vetustà? Si, si applicano sconti diversi a seconda che la barca abbiamo da cinque a nove anni (15%), da 10 a 14 (30%) o più di 15 (45%). Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione: quindi, se la nostra barca è stata costruita a marzo del 2002, fiscalmente nel 2012 avrà nove anni;
6. Chi determina la lunghezza della barca? Il libretto di navigazione, alla voce lunghezza fuori tutto;
7. E durante la sosta in cantiere, devo pagare? No, se la barca si trova in area di rimessaggio non paga la tassa;
8. E se non pago? Se non si paga la tassa, e si viene scoperti, la sanzione oscillerà tra il 200 e il 300% dell’importo evaso, oltre, ovviamente, all’importo della tassa stessa;
9. Come si paga? Ancora non si sa, ma crediamo che nessuno abbia fretta di saperlo.

Di seguito, per completezza, riportiamo la parte del testo dell’articolo 16 dedicata alla nautica da diporto:
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

5. Gli importi indicati nei commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

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